Indice
1.
Straniero presente in Italia
In questo caso è
necessario svolgere le seguenti procedure:
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1.1
Chiedere il
Nulla-Osta al matrimonio al consolato in Italia dello straniero.
Il nulla
osta al matrimonio altro non è che un certificato rilasciato dalle
autorità del paese di origine da cui risulta che il richiedente è
libero di sposarsi in quanto non risultano impedimenti.
Alcuni
stati (Australia e Stati Uniti sono i principali) non rilasciano il
Nulla-Osta, ma, in base ad accordi bilaterali con l’Italia, un
documento equivalente. Se
si tratta di un paese con il quale non esiste convenzione in
proposito, la
firma dell’ambasciatore o del console deve essere legalizzata
(portare una marca da bollo da € 10,33) dalla prefettura della
provincia (talvolta anche in altre) ove si trova il consolato. Il
Nulla-Osta deve riportare i dati completi dello straniero, comprese le
generalità dei genitori. E’ opportuno chiedere sempre al consolato (o
consultarne la pagina sul web) quali sono i documenti richiesti, ma normalmente
(p.e. quelli ora elencati sono indicati dal consolato ucraino) sono
richiesti allo straniero i seguenti documenti non tradotti in
italiano:
-
modulo di richiesta di nulla osta per il matrimonio compilato di
persona;
-
passaporto
dello straniero per viaggiare all’estero in originale (con copia da
allegare);
-
certificato
di nascita (con copia da allegare).
-
certificato
di stato libero in originale, rilasciato presso l’ufficio di stato
civile della città o del villaggio in cui è registrata la residenza
della persona interessata (spesso deve essere apostillato presso il
Ministero della Giustizia dello stato estero);
-
certificato
di scioglimento del matrimonio oppure la sua copia, qualora il
precedente matrimonio della persona interessata fosse stato sciolto
(e, per alcuni stati, non indicato sul certificato di nascita);
-
certificato
di cambiamento del nome o del cognome o la copia debitamente
apostillata (non sempre) presso il Ministero della Giustizia dello
stato estero qualora la persona interessata avesse cambiato il nome o
il cognome (solo per alcuni stati);
-
certificato
di residenza e lo stato di famiglia nello stato estero in originale
(solo per alcuni stati).
I costi si aggirano:
-
per richieste normali (rilascio non prima di una settimana) €
100/150 circa,
-
per richieste con urgenza (rilascio in giornata o entro 24 ore)
€ 250 circa.
Taluni stati richiedono
che il futuro coniuge debba acconsentire,
con una dichiarazione scritta di persona presso l’ufficio consolare,
di iscrivere il suoi nominativi (nome, cognome, residenza, data e
luogo di nascita) sul Nulla-Osta.
Taluni altri stati non chiedono ciò, rilasciando il Nulla-Osta
senza alcuna indicazione sulle generalità del coniuge (p.e. Russia).
Potrà capitare in tal caso che qualche impiegato comunale
addetto al ricevimento dei documenti per le pubblicazioni di
matrimonio, non voglia accettare un Nulla-Osta senza le generalità
del coniuge. In tal
caso si possono adottare i rimedi di cui alla nota 1.
Lo straniero può
contrarre matrimonio in Italia anche in mancanza di valido titolo di
soggiorno (p.e. Permesso di Soggiorno) e questo in ottemperanza a
quanto prescritto dall’art. 6 del T.U. 286/98. Tale norma stabilisce
infatti che in relazione alla formazione degli atti di stato civile,
quindi anche agli atti di nascita o morte oltre che di matrimonio, il
titolo di soggiorno non deve essere esibito, ne
l’ufficiale di stato civile può legittimamente richiederlo al fine
della formazione degli atti stessi.
Qualche stato, però,
sembra che richieda anche il P.d.S., oppure ostacoli il rilascio del
Nulla-Osta (spesso stati islamici) in modo tale da rendere impossibile
il suo ottenimento. In
questo caso si possono scegliere tre diverse strade per risolvere il
problema.
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1.1.1 Richiesta di Nulla-Osta nello stato estero. Comporta i passi indicati al successivo punto 2.1
Se lo straniero è stato costretto a rientrare nel suo paese
per chiedere ed ottenere il Nulla-Osta (accertato che un parente od
amico non abbia potuto provvedervi) dovrà procedere ancora secondo
quanto indicato ai successivi punti 2.2 e/o 2.3.
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1.1.2 Ricorso al Tribunale. Nel
caso in cui fosse dimostrato dai coniugi che il certificato di nulla
osta è stato rifiutato per motivi che sono contrari ai principi del
nostro ordinamento giuridico (come i motivi religiosi o politici), è
possibile il rimedio del ricorso all’autorità giudiziaria (in base
all’art. 98 c.c.) chiedendo che sia il Tribunale ad accertare (con
altra documentazione e/o testimonianze) che non sussistono impedimenti
al matrimonio e quindi ad ordinare all’Ufficiale di stato civile di
dar luogo comunque alle pubblicazioni (v. nota 2). Questa prassi è
ormai diffusa in tutti i Tribunali e si tratta di una procedura
relativamente rapida (circa due mesi). Occorre ovviamente
l’assistenza (con relativi costi) di un legale (1).
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1.1.3 Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo. Lo straniero, se lo
stato estero ha firmato la Convenzione relativa, può ricorrere alla
Corte per violazione dell’art. 12 (v. nota 3).
Esso
va proposto entro 6 mesi dall’accadimento dei fatti e dopo aver
percorso le vie legali di ricorso interne dello stato che impedisce il
matrimonio (spesso non si possono percorrere in quanto risulta una
assenza di legge o una apposita legge contraria).
Si propone su un apposito modulo scaricabile via web, da
inviare per raccomandata alla Corte.
Non occorre (almeno nella fase iniziale) assistenza di legale,
non ha costi e può assegnare, se vinto, risarcimenti di diverse
migliaia di euro.
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1.2
Chiedere le pubblicazioni di matrimonio.
I due futuri sposi si devono recare nell’ufficio pubblicazioni di
matrimonio del comune di residenza di uno di essi per richiedere
l'appuntamento per il verbale previsto dal Nuovo Ordinamento di Stato
Civile (D.P.R. 396/00).
-
Il
cittadino italiano deve presentare solo un documento d'identità
valido (gli altri documenti vengono acquisiti d'ufficio).
-
Il
cittadino straniero deve presentare il passaporto valido ed il
Nulla-Osta come sopra descritto (qualche comune chiede, ma
illegittimamente, anche il certificato di nascita – si segua allora
la procedura di cui alla nota 1).
Occorre aggiungere una marca da bollo da
€ 10,33 da apporre sul modulo che andrà in pubblicazione.
Se il cittadino italiano e lo straniero sono residenti in due
diversi comuni, le pubblicazioni vengono affisse anche nel secondo
comune (provvede il primo comune ad inoltrare la richiesta).
In tal caso occorre una altra marca da bollo per il modulo
relativo.
Le pubblicazioni devono rimanere affisse per
almeno otto giorni consecutivi in cui siano comprese due domeniche.
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Avvertenze
generali:
-
Se
il futuro coniuge straniero non conosce la lingua italiana deve essere
accompagnato da un interprete.
-
Se
i futuri sposi devono legittimare figli nati dalla loro unione devono
segnalare la circostanza al momento della richiesta del verbale.
-
Le
donne divorziate o vedove possono contrarre un nuovo matrimonio solo
se sono trascorsi 300 giorni dalla data del divorzio o del decesso del
coniuge. Tale termine non
si osserva:
a)
se
il matrimonio è autorizzato con decreto del Tribunale;
b)
se
esiste una sentenza da cui risulti che non c’è stata convivenza nei
trecento giorni precedenti il divorzio;
c)
se
lo scioglimento o il divorzio siano stati ottenuti per mancata
consumazione del matrimonio o per separazione durata tre anni.
-
Si
ricorda che il regime patrimoniale dei coniugi è quello della
comunione, a meno che gli sposi non decidano per la separazione dei
beni dichiarandolo al momento del matrimonio.
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Casi particolari riguardanti il coniuge straniero:
-
i
cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato
devono richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R. (Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati ) Via Caroncini 19 - Roma;
-
i
cittadini austriaci, invece del Nulla-Osta, devono presentare il
certificato di matrimonio dei genitori di entrambi i due futuri sposi,
il certificato di capacità matrimoniali rilasciato in Austria, la
copia integrale dell’atto di nascita non anteriore a sei mesi, il
certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza;
-
i
cittadini svizzeri, invece del Nulla-Osta, devono presentare i
certificati di capacità matrimoniali, residenza o domicilio, stato
civile o stato libero, cittadinanza, copia integrale dell’atto di
nascita. Per i vedovi il certificato di stato civile va sostituito con
l’atto di famiglia rilasciato dal Comune svizzero di origine, non
occorre traduzione.
-
i
cittadini statunitensi, invece del Nulla-Osta, devono presentare una
dichiarazione giurata resa davanti al Console U.S.A. con firma
autenticata in Prefettura e atto notorio reso in Tribunale.
-
i
cittadini tedeschi, invece del Nulla-Osta, devono presentare il
certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal competente
Ufficio dello Stato Civile in Germania.
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1.3
Celebrare il matrimonio
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2. Straniero non presente in Italia
In questo altro caso è
necessario svolgere le seguenti procedure:
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2.1
Chiedere il
Nulla-Osta al matrimonio nel paese estero.
Non è sempre possibile (p.e. non è previsto dall’ordinamento interno
dello stato), ma comporta i seguenti passi:
2.1.1
richiedere il del Nulla-Osta;
2.1.2
legalizzare il Nulla-Osta in uno o due ministeri (Giustizia e/o Esteri)
dello stato estero (chiedere);
2.1.3
consegnare il Nulla-Osta al consolato italiano nello stato estero
(chiedere) per la traduzione in italiano e la legalizzazione
ulteriore;
2.1.4
inoltrare in Italia il Nulla-Osta.
Se non fosse possibile
ottenere il Nulla-Osta nel paese estero, si può tentare presso il
consolato in Italia dello stesso paese.
La procedura è ovviamente più macchinosa.
E’ necessario che lo straniero effettui una procura speciale
per richiedere in consolato il Nulla-Osta, allegando tutti i documenti
occorrenti, e fornisca una delega per il ritiro dello stesso al
cittadino italiano (contattare il consolato).
Se ciò non fosse ancora possibile, per rifiuto del consolato (è
accaduto), occorrerà seguire una delle strade già segnalate:
-
il ricorso in tribunale al fine di ottenere le pubblicazioni di
matrimonio in assenza di Nulla-Osta (più complessa, non essendo
presente in Italia il cittadino straniero);
-
il ricorso alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo.
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2.2
Chiedere le pubblicazioni di matrimonio.
Se lo straniero può entrare in Italia,
perché già in possesso di visto o di P.d.S, si seguono le procedure
indicate al precedente punto 1.2.
Se invece per chiedere il visto è necessario produrre il
certificato di avvenute pubblicazioni, si dovrà così procedere:
2.2.1
compilare una procura speciale (redatta in italiano, non autenticata e
non legalizzata, il cui schema si può reperire in comune) per
chiedere le pubblicazioni di matrimonio, con allegata una fotocopia
(non autenticata) di tutto il passaporto (se poi il comune si
rifiutasse di accettare la procura si proceda come da nota 1);
2.2.2
inoltrare in Italia la procura;
2.2.3
eseguire le pubblicazioni di matrimonio (v. procedura 1.2);
2.2.4
chiedere il certificato di avvenute pubblicazioni di matrimonio;
2.2.5
inoltrare il certificato di avvenute pubblicazioni al futuro coniuge
straniero.
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2.3
Chiedere il visto d’ingresso in Italia.
Il visto si può chiedere solo per … turismo, non essendo prevista la
tipologia di visto per matrimonio, ma normalmente, in presenza delle
avvenute pubblicazioni, viene rilasciato senza problemi. Complessivamente i documenti da presentare (pur potendo
variare da consolato a consolato) sono:
-
dichiarazione d'invito sottoscritta dal cittadino italiano
(modulo reperibile in comune);
-
2 moduli compilati in lingua italiana o inglese (reperibili in
consolato o su web);
-
2 foto formato tessera;
-
passaporto;
-
certificato di avvenute pubblicazioni di matrimonio;
-
fidejussione bancaria o polizza fidejussioria (v. pubblicità
sul sito www.stranierinitalia.it);
-
titolo di viaggio (o prenotazione relativa);
-
assicurazione sanitaria (v. pubblicità sul sito
www.stranierinitalia.it).
L'Ufficio Visti, ove
ritenga necessario, si riserva sempre di richiedere ulteriori
documenti o effettuare una intervista personale.
Se il visto fosse
negato si può ricorrere al TAR e direttamente alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, come già detto al punto 1.1.3.
2.4
Celebrare il matrimonio
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Note
1.
Quando un
impiegato non accetta un documento o non svolge una procedura si può
chiedere che metta per iscritto le ragioni del suo rifiuto. Egli di
solito preferirà non mettere per iscritto alcunché
ed accetterà il documento, dando avvio alla procedura. Se non lo dovesse ancora fare, occorrerà inviare per
raccomandata tutta la documentazione, chiedendo l’avvio della
procedura richiesta o, in difetto, l’esposizione delle motivazioni
del rifiuto e minacciando una azione penale, per omissione in atti
d’ufficio, e civile, di risarcimento danni.
Normalmente, così facendo, tutto si risolve in pochi giorni.
Altrimenti si devono iniziare le azioni legali ed un ricorso al
Prefetto.
2.
Esiste
una recente ordinanza della Corte Costituzionale che richiama i
principi interpretativi finora accolti dalla magistratura. Si fa
riferimento ad una questione di legittimità costituzionale sollevata
dal Tribunale di Roma, volta ad offrire una possibile soluzione a
questi problemi. Il Tribunale di Roma, ha prospettato la illegittimità
costituzionale dell’art. 116 del codice civile in quanto la norma
non prevede espressamente che nel caso in cui non sia possibile
ottenere i certificati dalle autorità dei paesi di provenienza, si
possa provvedere con una attestazione sostitutiva. Secondo il
Tribunale di Roma l’art. 116 del c.c. non prevede, quindi, che si
possa dimostrare in altro modo che ci sono tutti i requisiti per
sposarsi. Il Tribunale di Roma ha dunque sollevato la questione di
legittimità costituzionale della disposizione citata e la Corte Costituzionale
l’ ha respinta con l’ordinanza interpretativa n. 14 del 30 gennaio
2003. Nell’ordinanza si riassumono gli orientamenti della
magistratura su questo tema e si ricorda che, nel caso in cui fosse
dimostrato dai coniugi che il certificato di nulla osta è stato
rifiutato per motivi che sono contrari ai principi del nostro
ordinamento giuridico (come i motivi religiosi o politici), è
possibile il rimedio del ricorso all’autorità giudiziaria (in base
all’art. 98 c.c.) chiedendo che sia il Tribunale ad accertare che
non sussistono impedimenti al matrimonio e quindi ad ordinare
all’Ufficiale di stato civile di dar luogo comunque alle
pubblicazioni.
Il rigetto della questione da parte della Corte Costituzionale,
sottolinea che non serve abrogare l’art. 116 del c.c. per consentire
una soluzione a questi problemi, ma è perfettamente sufficiente
utilizzare il rimedio previsto dalla legge ovvero il ricorso al
Tribunale contro il rifiuto delle pubblicazioni per consentire
all’autorità giudiziaria di verificare l’assenza di impedimenti
al matrimonio (validi secondo i principi dell’ordinamento italiano).
Inoltre
l’art. 16 della L. 218/95, che regola le norme di diritto
internazionale privato (quindi anche il recepimento nell’ordinamento
italiano di atti provenienti dalle autorità straniere) prevede che
non possa avere riconoscimento o comunque esecuzione
nell’ordinamento italiano un provvedimento di un autorità straniera
che sia contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico italiano, i cosiddetti principi dell’ordine pubblico
internazionale. Quindi nel caso in cui fosse rifiutato il certificato
del nulla osta al matrimonio (ad esempio dall’Algeria) è possibile
fare ricorso al tribunale in base all’art. 98 del c.c. chiedendo che
sia il Tribunale italiano ad accertare che non esistono impedimenti al
matrimonio. E’ chiaramente interesse dei futuri sposi dimostrare con
altra documentazione e testimonianze che non esistono impedimenti che
siano previsti dalla legge italiana e quindi chiedere che il Tribunale
ordini all’Ufficiale di stato civile di dar luogo alle pubblicazioni
anche in mancanza del certificato richiesto.
3.
L’art. 12
recita: A partire dall’età minima
per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che
regolano l’esercizio di tale diritto. La dizione "…
secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale
diritto" deve intendersi riguardante solo le limitazioni di forma
(pubblicità e celebrazione del matrimonio) e di sostanza (la capacità
di consenso ed alcune prevenzioni) (v. arrêt Rees du 17 octobre 1986,
série A n° 106, p. 19, § 50).
Dopo 5 pagine di spiegazioni dettagliate, non resta che un …
in bocca al lupo burocratico italiano e/o straniero.