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Il VISTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO.
COMPETENZA AL
RILASCIO
Il visto, che consta di un’apposita
"vignetta" (o "sticker") applicata sul
passaporto o su altro valido documento di viaggio del
richiedente, è una autorizzazione concessa allo
straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica
Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito
o per soggiorno, da valutarsi alla luce di
esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni
internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e
dell'ordine pubblico.
Di norma, quindi, non vi è da parte degli
stranieri "diritto" all'ottenimento del
visto, ma tutt'al più un semplice "interesse
legittimo". Il T.U. 286/1998 ha introdotto il principio
che "il diniego del visto di ingresso o reingresso è
adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere
comunicato all'interessato unitamente alle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo"
(art.4, c.2).
La competenza al rilascio dei visti emessi
dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari
Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari
abilitati (per la Moldavia, l'Ambasciata
d'Italia a Bucarest, in Romania), che restano
responsabili dell'accertamento del possesso e della
valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del
visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza
territorialmente competente per il luogo di residenza dello
straniero.
Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme
(transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la
Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul
posto che costituisce la meta unica o
principale del viaggio.
Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie
tappe del viaggio – una meta principale, competente al
rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo
ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo
soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza di
quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce
la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.
Qualora lo Stato Schengen competente al
rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza
diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello
straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato
dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato
Schengen che lo rappresenti.
Non è invece prevista delega per il rilascio
di Visti Nazionali.
|
Il possesso del visto non garantisce in
assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché
l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo
di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire
esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio
soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e
ordine pubblico.
N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né
la proroga di un visto preesistente) allo straniero
che già si trovi nel Territorio Nazionale.
|
In caso di assoluta necessità ed urgenza, il
visto per transito o per breve soggiorno può essere
rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera.
I permessi in frontiera invece sono autorizzazioni
all’ingresso in Territorio Nazionale rilasciati, per prassi
internazionale, dalle Autorità di Frontiera per consentire a
cittadini di Paesi assoggettati all’obbligo del visto - e
che ne siano sprovvisti - il pernottamento o il soggiorno
breve in zone adiacenti alcuni aeroporti (“permesso per
visita città”, non superiore a 48 ore) oppure la
visita ad aree urbane prossime a porti, incluse località di
rilevante interesse turistico (“permesso per marittimi e
croceristi”, per le sole ore diurne).
Per effetto della Convenzione, il visto
rilasciato dalle nostre Rappresentanze consente l’accesso,
per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in
Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa
Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di
“Visto Schengen” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato
dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi
che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al
territorio italiano.
Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90
giorni) consente invece l’accesso – e la possibilità di
transito attraverso gli altri Paesi Schengen – al solo
territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo
la denominazione di “Visto Nazionale” (VN).
Inizio pagina 
PAESI I CUI
CITTADINI HANNO BISOGNO DEL VISTO PER ATTRAVERSARE LA
FRONTIERA
L’esigenza di una progressiva armonizzazione
delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto
all’adozione di alcune misure da parte degli organi europei,
fra cui il Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001, che
determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti
all’obbligo del visto.
|
I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di
passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo
di visto:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e
Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas,
Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan,
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica,
Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica
Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba,
Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati
Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava
di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia,
Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea,
Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia,
Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano,
Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali,
Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania,
Mauritius, Micronesia, Moldova,
Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea,
Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia
(Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine,
Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe,
Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri
Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland,
Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non
riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga,
Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan,
Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam,
Yemen, Zambia, Zimbabwe.
|
|
I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti
dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di
durata massima di 90 giorni, per turismo, missione,
affari, invito e gara sportiva:
Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile,
Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud,
Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia,
Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia,
Lituania, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nicaragua,
Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica
Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati
Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela.
|
|
I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera
sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.
|
|
I cittadini dei seguenti Paesi sono soggetti ad
obbligo di visto per transito aeroportuale:
Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana,
India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Somalia, Sri Lanka, Zaire.
|
|
Per soggiorni di lunga durata (oltre 90
giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono
sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi
non soggetti ad obbligo di visto per transito o per
breve soggiorno.
|
Inizio pagina 
TIPOLOGIE DI VISTO
E DURATA
Il visto può essere di tipo individuale
– rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un
passaporto individuale - o collettivo –
rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa
cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, ed a
condizione che il documento sia espressamente e formalmente
riconosciuto dall’Italia.
Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30
giorni.
Ai sensi della Istruzione Consolare Comune
Schengen, i visti sono divisi in:
1. Visti Schengen Uniformi (VSU),
validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti,
rilasciati per:
- Transito Aeroportuale (tipo
A);
- Transito (tipo B);
- soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C)
fino a 90 giorni, con uno o più ingressi. A
personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che
necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le
garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via
eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur
permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre,
valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
2. Visti a Validità Territoriale
Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen
la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi
particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente
indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per
il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen.
Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU,
ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse
nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo
straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla
Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in
presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del
Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente
un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un
documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari
ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o
"Nazionali" (VN), validi solo per soggiorni di oltre
90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio
dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il
visto, e per l’eventuale transito - per non più di cinque
giorni - attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
4. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o
"Nazionali" aventi anche valore di visto per
soggiorni di breve durata (VDC).
|
La domanda di visto deve
essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in
unico esemplare, compilato in ogni sua parte,
sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto
formato tessera. Lo
straniero che richiede il visto deve, di regola,
rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico - consolare
(Ambasciata d'Italia a Bucarest - Romania)
personalmente,
anche per essere sentito circa i motivi e le
circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo
straniero deve allegare un documento di viaggio
valido, su cui sia materialmente possibile apporre il
visto e, ove richiesta, la documentazione
giustificativa. Allo straniero è richiesto
obbligatoriamente di deve attestare:
- la
finalità del viaggio;
- i mezzi di trasporto e di ritorno;
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il
soggiorno;
- le condizioni di alloggio.
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla
scorta della documentazione prodotta dal richiedente e
di quanto appreso nel corso dell’intervista – di
norma diretta e personale - la Rappresentanza provvede
ai prescritti controlli preventivi di sicurezza,
consultando in via informatica o telematica tramite la
rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non
ammissibili nello Spazio Schengen.
|
|
I termini per il rilascio del visto d’ingresso
sono stati definiti dall’art. 5, c. 8 del DPR del
31.8.1999, n. 394, il quale stabilisce che la
Rappresentanza diplomatico-consolare, “valutata la
ricevibilità della domanda ed esperiti gli
accertamenti richiesti in relazione al visto
richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, rilasci il
visto entro 90 giorni dalla richiesta”
(30 gg. per lavoro subordinato, 120 per lavoro
autonomo).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, cc. 2 e 3
del D.M. del 3 marzo 1997, n. 171, tali termini
potranno non essere rispettati qualora si rendessero
necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di
dati, documenti e valutazioni di Autorità straniere.
|
|
La contraffazione di documenti
prodotti da cittadini stranieri al fine
dell’ottenimento di un visto d’ingresso sarà
sempre denunciata dalla
Rappresentanza diplomatico-consolare (art. 331 del
C.P.P.) all’Autorità Giudiziaria italiana: sia nei
casi di contraffazione di documentazione di origine
italiana, sia di documentazione di origine straniera,
comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto.
|
|
Qualora le Rappresentanze
diplomatico-consolari vengano a conoscenza di
elementi, situazioni e condizioni che avrebbero
impedito la concessione del visto d’ingresso – nel
frattempo concesso – provvederanno ad emettere un
formale provvedimento di REVOCA del
visto.
|
Inizio pagina 
LE
21 TIPOLOGIE DI VISTO D’INGRESSO
Il Decreto Interministeriale del 12.7.2000 ha
stabilito le 21 tipologie di visto d’ingresso, nonché i
requisiti e le condizioni per l’ottenimento:
| adozione |
 |
affari |
 |
| cure mediche |
 |
diplomatico |
 |
| familiare al seguito |
 |
gara sportiva |
 |
| invito |
 |
lavoro autonomo |
 |
| lavoro subordinato |
 |
missione |
 |
| motivi religiosi |
 |
reingresso |
 |
| residenza elettiva |
 |
ricongiungimento familiare |
 |
| studio |
 |
transito aeroportuale |
 |
| transito |
 |
trasporto |
 |
| turismo |
 |
vacanze-lavoro |
 |
| inserimento nel mercato
del lavoro (abolito) |
|
|
v.Schengen
|
v.Nazionale
|
finalità
|
requisiti e condizioni
|
| |
Adozione |
consente l’ingresso, al fine di un
soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso
gli adottandi, allo straniero destinatario del
provvedimento di adozione emesso dalla competente
autorità straniera
|
autorizzazione nominativa rilasciata
dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (l.
31.12.1998, n. 476)
|
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|
| Affari |
|
consente l’ingresso allo straniero che
intenda viaggiare per finalità economico-commerciali,
per contatti o trattative, per l’apprendimento o la
verifica dell’uso e del funzionamento di beni
strumentali acquistati o venduti nell’ambito di
contratti commerciali o di cooperazione industriale
|
documentazione comprovante la condizione
di operatore economico-commerciale del richiedente;
documentazione attestante l’effettiva finalità
economico-commerciale del viaggio; documentazione
dell’impresa invitante; mezzi economici di
sostentamento; titolo di viaggio; disponibilità di un
alloggio
|
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|
Cure
mediche |
Cure
mediche |
consente l’ingresso, al fine di un
soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo
determinato, allo straniero che abbia necessità di
sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni
sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.Può
essere rilasciato anche all’accompagnatore che
assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati
mezzi economici di sostentamento
|
dichiarazione della struttura sanitaria
prescelta che indichi il tipo di cura, la data
d’inizio, la durata ed il costo presumibile;
attestazione della struttura sanitaria che confermi
l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo
complessivo del trattamento; risorse sufficienti per
il pagamento del residuo delle spese; titolo di
viaggio.Autorizzazione del Ministero della Sanità –
ovvero specifica Delibera Regionale – per le cure da
prestarsi nell’ambito dei Programmi d’intervento
Umanitari autorizzati
|
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| |
Diplomatico |
rilasciato allo straniero, titolare di
passaporto diplomatico o di servizio, destinato a
prestare servizio – per accreditamento o notifica -
presso le Rappresentanze diplomatico–consolari del
suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. E’
rilasciato anche agli stranieri componenti il suo
stretto nucleo familiare convivente
|
richiesta ufficiale avanzata con Nota
Verbale dal locale Ministero degli Affari Esteri o
dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare
|
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| |
Familiare
al seguito |
consente l’ingresso, ai fini di un
soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda
seguire in Italia il familiare cittadino italiano –
o di un paese dell’Unione Europea, ovvero di un
paese aderente all’Accordo sullo Spazio Economico
Europeo – o il familiare cittadino straniero
titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non
inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli
artt. 28 e 29 del TU 286/1998.
|
il cittadino straniero può richiedere
il rilascio del visto in favore dei familiari così
come indicati dall’art. 29 del TU 286/1998, esibendo
lo specifico Nulla Osta per Familiare al Seguito
rilasciato dalla Questura territorialmente
competente.Per il ricongiungimento del familiare
straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non è
previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della
Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovrà
essere certificato da quest’ultimo mediante apposita
dichiarazione
|
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|
Gara
sportiva |
|
consente l’ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che
sia chiamato a partecipare a manifestazioni di
carattere sportivo
|
richiesta avanzata, nel caso di
disciplina sportiva riconosciuta, da parte del
Comitato Olimpico Italiano o della Federazione
Sportiva interessata.In tutti gli altri casi, in
presenza degli stessi requisiti richiesti per il
rilascio del visto per turismo
|
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| Invito |
|
consente l’ingresso, per un soggiorno
di breve durata, allo straniero invitato da Enti,
Istituzioni, Organizzazioni Pubbliche o private ma
notorie, a partecipare a particolari eventi e
manifestazioni di particolare rilevanza, di carattere
politico, scientifico, culturale, le cui spese di
soggiorno siano a carico dell’Ente invitante. Può
essere rilasciato anche allo straniero convocato, o
invitato, dall’Autorità Giudiziaria italiana
|
formale invito dell’Istituzione
invitante, con il quale questa s’impegni anche a
farsi carico delle spese di soggiorno dello straniero;
titolo di viaggio; atto di convocazione dell’Autorità
Giudiziaria italiana
|
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Lavoro
autonomo |
Lavoro
autonomo |
consente l’ingresso, per un soggiorno
di breve o di lunga durata, allo straniero - d’età
non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto
l’obbligo minimo di scolarità - che intenda
esercitare un’attività professionale o lavorativa a
carattere non subordinato
|
dichiarazione circa la “non
sussistenza di motivi ostativi al rilascio
dell’autorizzazione, o del titolo abilitativo”,
rilasciata dall’amministrazione preposta;
attestazione circa i parametri di riferimento,
rilasciata dalla Camera di Commercio o dall’Ordine
professionale competente; contratto e certificato
d’iscrizione nel registro delle imprese;
dichiarazione di responsabilità rilasciata al
competente Servizio Ispezione del Lavoro;
dichiarazione del committente che assicuri un compenso
superiore al livello minimo previsto per l’esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria; copia
dell’ultimo bilancio depositato presso il registro
delle imprese; disponibilità di un idoneo alloggio;
Nulla Osta della Questura competente.Dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale
(lavoro autonomo sport).Copia del contratto, con firma
autenticata del gestore; dichiarazione di
responsabilità; idonea certificazione professionale;
Nulla Osta provvisorio della Questura competente;
idonea sistemazione alloggiativa (lavoro autonomo
spettacolo)
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Lavoro
subordinato |
Lavoro
subordinato |
consente l’ingresso, per un soggiorno
di breve o di lunga durata, allo straniero - d’età
non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto
l’obbligo minimo di scolarità - chiamato in Italia
a prestare attività lavorativa a carattere subordinato
|
autorizzazione al lavoro, di data non
anteriore a sei mesi, rilasciata dalla competente
Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio
Politiche del Lavoro, corredata di Nulla Osta della
Questura territorialmente competente.Dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale
(lavoro subordinato sport).Autorizzazione al lavoro,
di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla
Direzione Generale per l’Impiego, Segreteria
Collocamento Spettacolo (lavoro subordinato
spettacolo).
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| Missione |
Missione |
consente l’ingresso in Italia, per un
soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero
che rivesta carica governativa, o sia dipendente di
Pubblica Amministrazione, di Ente Pubblico, di
Organizzazione Internazionale, inviato in Italia
nell’espletamento della sua funzione politica,
governativa o di pubblica utilità, ovvero il privato
cittadino che per l’importanza della sua attività e
per lo scopo del soggiorno possa ritenersi di pubblica
utilità per le relazioni tra lo Stato di
appartenenza e l’Italia. Analogo visto può essere
rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo
familiare convivente con il titolare.
|
documentazione consona ad attestare la
carica ricoperta dal cittadino straniero; richiesta
ufficiale di visto d’ingresso
|
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Motivi
religiosi |
Motivi religiosi |
consente l’ingresso, per un soggiorno
di breve o di lunga durata, ai ministri di culti
stranieri - che abbiano già ricevuto ordinazione
sacerdotale o condizione equivalente - appartenenti ad
organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco
predisposto dal Ministero dell’Interno, per
l’espletamento della loro attività religiosa o
pastorale
|
documentazione comprovante l’effettiva
condizione di religioso; documentate garanzie circa il
carattere religioso della manifestazione o delle
attività addotte a motivo del soggiorno; titolo di
viaggio; mezzi di sostentamento o, qualora le spese di
soggiorno siano a carico di un Ente religioso,
un’idonea dichiarazione dell’Ente stesso
|
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Reingresso |
concesso solo ai cittadini stranieri
regolarmente residenti in Italia, momentaneamente ed
incidentalmente sprovvisti del documento di soggiorno
(furto, smarrimento, ecc.) che debbano far rientro in
Italia, ovvero allo straniero il cui documento di
soggiorno sia scaduto (da non più di 60 giorni)
|
denuncia di furto o smarrimento resa
alle competenti Autorità locali di Polizia;
dichiarazione del cittadino straniero che confermi il
diritto alla prosecuzione del soggiorno di lunga
durata in Italia
|
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Residenza
elettiva |
consente l’ingresso al cittadino
straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in
grado di mantenersi autonomamente senza esercitare
alcuna attività lavorativa
|
documentazione circa la disponibilità
di un’abitazione da eleggere a residenza; ampie e
documentate risorse economiche autonome di cui si
possa ragionevolmente supporre la continuità in
futuro (cospicue rendite, pensioni, vitalizi, possesso
di proprietà immobiliari)
|
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Ricongiungimento familiare |
consente l’ingresso, ai fini di un
soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda
ricongiungersi in Italia con il familiare cittadino
italiano – o di un paese dell’Unione Europea,
ovvero di un paese aderente all’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo – o con il familiare cittadino
straniero titolare di un visto per lavoro subordinato,
lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata
non inferiore ad un anno, alle condizioni previste
dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998
|
il cittadino straniero può richiedere
il rilascio del visto in favore dei familiari così
come indicati dall’art. 29 del TU 286/1998, esibendo
lo specifico Nulla Osta al Ricongiungimento Familiare
rilasciato dalla Questura territorialmente
competente.Per il ricongiungimento del familiare
straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non è
previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della
Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovrà
essere certificato da quest’ultimo mediante apposita
dichiarazione
|
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| Studio |
Studio |
consente l’ingresso, ai fini di
soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero
che intenda seguire corsi universitari, corsi di
studio o di formazione professionale presso Istituti
riconosciuti o comunque qualificati
|
età maggiore di anni 14; documentate
garanzie circa il corso di studio; mezzi di
sostentamento nella misura prevista dalle norme;
polizza assicurativa per la copertura delle spese
sanitarie. Per attività di studio che comportano
l’esercizio di attività sanitarie è richiesto il
preventivo riconoscimento del titolo di studio
abilitante all’esercizio professionale da parte del
Ministero della Salute
|
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Transito
aeroportuale |
|
concesso solo ai cittadini di Paesi
iscritti nell’elenco di cui all’Allegato 3 della
I.C.C., consente al cittadino straniero di accedere
alla zona internazionale di transito di un aeroporto,
durante scali o tratte di un volo o di voli
internazionali, senza entrare nel territorio della
parte contraente che ha rilasciato il visto
|
valido passaporto od equivalente
documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto
di ingresso nel paese terzo di destinazione finale;
biglietto aereo o prenotazione
|
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| Transito |
|
consente ad un cittadino straniero di
attraversare, nel corso di un viaggio da uno Stato
terzo ad un altro Stato terzo, il territorio dello
Spazio Schengen. Può essere concesso solo a
condizione che al cittadino straniero sia garantito
l’ingresso nello Stato di destinazione finale e che
il tragitto debba ragionevolmente portarlo a
transitare sul territorio delle Parti contraenti
|
sussistenza dei requisiti minimi
richiesti per il rilascio di un visto di breve durata
per turismo; visto di ingresso nel paese terzo di
destinazione finale
|
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| Trasporto |
|
consente l’ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda
recarsi in Italia, per brevi periodi, per svolgere
attività professionale connessa con il trasporto di
merci o persone, per via terrestre o per via aerea
(autotrasportatori, equipaggi di voli charter o
privati)
|
documentazione attestante la condizione
professionale del richiedente; documentazione inerente
l’attività da svolgere in occasione del soggiorno
richiesto
|
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| Turismo |
|
consente l’ingresso, per breve durata,
in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen,
al cittadino straniero che intenda viaggiare per
motivi turistici
|
adeguati mezzi finanziari di
sostentamento (documenti di credito, fidejussione
bancaria, polizza fidejussoria, ecc.), non inferiori a
quanto stabilito dalle norme in materia; titolo di
viaggio di andata e ritorno (o prenotazione);
documentata disponibilità di un alloggio
(prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità,
ecc.); eventuale dichiarazione di invito sottoscritta
da un cittadino italiano o straniero regolarmente
residente, con cui il dichiarante attesti la propria
disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei
confronti del richiedente
|
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Vacanze -
lavoro |
consente l’ingresso, per un soggiorno
di lunga durata, ai cittadini dei paesi con cui
l’Italia abbia stipulato specifici accordi in
materia
|
i requisiti e le condizioni per
l’ottenimento del visto sono stabiliti dagli
specifici accordi internazionali in materia
|
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