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Sposarsi in Italia

 

Il VISTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO.

 

Competenza al rilascio

Paesi i cui cittadini hanno bisogno del visto per entrare in Italia
Tipologie di visto e durata I 21 tipi di visto

 

COMPETENZA AL RILASCIO

Il visto, che consta di un’apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.

Di norma, quindi, non vi è da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". Il T.U. 286/1998 ha introdotto il principio che "il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).

La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati (per la Moldavia, l'Ambasciata d'Italia a Bucarest, in Romania), che restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.
Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio.
Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie tappe del viaggio – una meta principale, competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.

Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che lo rappresenti.

Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.

Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale.

 

 

In caso di assoluta necessità ed urgenza, il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera.
I permessi in frontiera invece sono autorizzazioni all’ingresso in Territorio Nazionale rilasciati, per prassi internazionale, dalle Autorità di Frontiera per consentire a cittadini di Paesi assoggettati all’obbligo del visto - e che ne siano sprovvisti - il pernottamento o il soggiorno breve in zone adiacenti alcuni aeroporti (“permesso per visita città”, non superiore a 48 ore) oppure la visita ad aree urbane prossime a porti, incluse località di rilevante interesse turistico (“permesso per marittimi e croceristi”, per le sole ore diurne).

Per effetto della Convenzione, il visto rilasciato dalle nostre Rappresentanze consente l’accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di “Visto Schengen” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.
Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece l’accesso – e la possibilità di transito attraverso gli altri Paesi Schengen – al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di “Visto Nazionale” (VN).

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PAESI I CUI CITTADINI HANNO BISOGNO DEL VISTO PER ATTRAVERSARE LA FRONTIERA

L’esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto all’adozione di alcune misure da parte degli organi europei, fra cui il Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001, che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto.

I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.


I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:
Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela.


I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.


I cittadini dei seguenti Paesi sono soggetti ad obbligo di visto per transito aeroportuale:
Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire.


Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

 

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TIPOLOGIE DI VISTO E DURATA

Il visto può essere di tipo individuale – rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale - o collettivo – rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia.
Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.

Ai sensi della Istruzione Consolare Comune Schengen, i visti sono divisi in:

1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per:

- Transito Aeroportuale (tipo A);
- Transito (tipo B);
- soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi. A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).

2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.

3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito - per non più di cinque giorni - attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

4. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" aventi anche valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC).

La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico - consolare (Ambasciata d'Italia a Bucarest - Romania) personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa. Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di deve attestare:
- la finalità del viaggio;
- i mezzi di trasporto e di ritorno;
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
- le condizioni di alloggio.

Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso dell’intervista – di norma diretta e personale - la Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.


I termini per il rilascio del visto d’ingresso sono stati definiti dall’art. 5, c. 8 del DPR del 31.8.1999, n. 394, il quale stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare, “valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta” (30 gg. per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, cc. 2 e 3 del D.M. del 3 marzo 1997, n. 171, tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorità straniere.


La contraffazione di documenti prodotti da cittadini stranieri al fine dell’ottenimento di un visto d’ingresso sarà sempre denunciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare (art. 331 del C.P.P.) all’Autorità Giudiziaria italiana: sia nei casi di contraffazione di documentazione di origine italiana, sia di documentazione di origine straniera, comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto.


Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto d’ingresso – nel frattempo concesso – provvederanno ad emettere un formale provvedimento di REVOCA del visto.

 

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LE 21 TIPOLOGIE DI VISTO D’INGRESSO

Il Decreto Interministeriale del 12.7.2000 ha stabilito le 21 tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento:

adozione affari
cure mediche diplomatico
familiare al seguito gara sportiva
invito lavoro autonomo
lavoro subordinato missione
motivi religiosi reingresso
residenza elettiva ricongiungimento familiare
studio transito aeroportuale
transito trasporto
turismo vacanze-lavoro
inserimento nel mercato del lavoro (abolito)  
 

 

v.Schengen
v.Nazionale
finalità
requisiti e condizioni
  Adozione

consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottandi, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione emesso dalla competente autorità straniera

autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (l. 31.12.1998, n. 476)

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Affari  

consente l’ingresso allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali o di cooperazione industriale

documentazione comprovante la condizione di operatore economico-commerciale del richiedente; documentazione attestante l’effettiva finalità economico-commerciale del viaggio; documentazione dell’impresa invitante; mezzi economici di sostentamento; titolo di viaggio; disponibilità di un alloggio

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Cure
mediche
Cure
mediche

consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.Può essere rilasciato anche all’accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento

dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data d’inizio, la durata ed il costo presumibile; attestazione della struttura sanitaria che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo complessivo del trattamento; risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese; titolo di viaggio.Autorizzazione del Ministero della Sanità – ovvero specifica Delibera Regionale – per le cure da prestarsi nell’ambito dei Programmi d’intervento Umanitari autorizzati

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  Diplomatico

rilasciato allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio – per accreditamento o notifica - presso le Rappresentanze diplomatico–consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. E’ rilasciato anche agli stranieri componenti il suo stretto nucleo familiare convivente

richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale dal locale Ministero degli Affari Esteri o dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare

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  Familiare
al seguito

consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda seguire in Italia il familiare cittadino italiano – o di un paese dell’Unione Europea, ovvero di un paese aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – o il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998.

il cittadino straniero può richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari così come indicati dall’art. 29 del TU 286/1998, esibendo lo specifico Nulla Osta per Familiare al Seguito rilasciato dalla Questura territorialmente competente.Per il ricongiungimento del familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non è previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere certificato da quest’ultimo mediante apposita dichiarazione

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Gara
sportiva
 

consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che sia chiamato a partecipare a manifestazioni di carattere sportivo

richiesta avanzata, nel caso di disciplina sportiva riconosciuta, da parte del Comitato Olimpico Italiano o della Federazione Sportiva interessata.In tutti gli altri casi, in presenza degli stessi requisiti richiesti per il rilascio del visto per turismo

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Invito  

consente l’ingresso, per un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da Enti, Istituzioni, Organizzazioni Pubbliche o private ma notorie, a partecipare a particolari eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, di carattere politico, scientifico, culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell’Ente invitante. Può essere rilasciato anche allo straniero convocato, o invitato, dall’Autorità Giudiziaria italiana

formale invito dell’Istituzione invitante, con il quale questa s’impegni anche a farsi carico delle spese di soggiorno dello straniero; titolo di viaggio; atto di convocazione dell’Autorità Giudiziaria italiana

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Lavoro
autonomo
Lavoro
autonomo

consente l’ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - d’età non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto l’obbligo minimo di scolarità - che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato

dichiarazione circa la “non sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, o del titolo abilitativo”, rilasciata dall’amministrazione preposta; attestazione circa i parametri di riferimento, rilasciata dalla Camera di Commercio o dall’Ordine professionale competente; contratto e certificato d’iscrizione nel registro delle imprese; dichiarazione di responsabilità rilasciata al competente Servizio Ispezione del Lavoro; dichiarazione del committente che assicuri un compenso superiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese; disponibilità di un idoneo alloggio; Nulla Osta della Questura competente.Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro autonomo sport).Copia del contratto, con firma autenticata del gestore; dichiarazione di responsabilità; idonea certificazione professionale; Nulla Osta provvisorio della Questura competente; idonea sistemazione alloggiativa (lavoro autonomo spettacolo)

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Lavoro
subordinato
Lavoro
subordinato

consente l’ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - d’età non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto l’obbligo minimo di scolarità - chiamato in Italia a prestare attività lavorativa a carattere subordinato

autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Politiche del Lavoro, corredata di Nulla Osta della Questura territorialmente competente.Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro subordinato sport).Autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla Direzione Generale per l’Impiego, Segreteria Collocamento Spettacolo (lavoro subordinato spettacolo).

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Missione Missione

consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che rivesta carica governativa, o sia dipendente di Pubblica Amministrazione, di Ente Pubblico, di Organizzazione Internazionale, inviato in Italia nell’espletamento della sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità, ovvero il privato cittadino che per l’importanza della sua attività e per lo scopo del soggiorno possa ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l’Italia. Analogo visto può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente con il titolare.

documentazione consona ad attestare la carica ricoperta dal cittadino straniero; richiesta ufficiale di visto d’ingresso

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Motivi
religiosi
Motivi religiosi

consente l’ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri - che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o condizione equivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco predisposto dal Ministero dell’Interno, per l’espletamento della loro attività religiosa o pastorale

documentazione comprovante l’effettiva condizione di religioso; documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno; titolo di viaggio; mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, un’idonea dichiarazione dell’Ente stesso

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  Reingresso

concesso solo ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, momentaneamente ed incidentalmente sprovvisti del documento di soggiorno (furto, smarrimento, ecc.) che debbano far rientro in Italia, ovvero allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto (da non più di 60 giorni)

denuncia di furto o smarrimento resa alle competenti Autorità locali di Polizia; dichiarazione del cittadino straniero che confermi il diritto alla prosecuzione del soggiorno di lunga durata in Italia

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  Residenza
elettiva

consente l’ingresso al cittadino straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa

documentazione circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza; ampie e documentate risorse economiche autonome di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità in futuro (cospicue rendite, pensioni, vitalizi, possesso di proprietà immobiliari)

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  Ricongiungimento familiare

consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda ricongiungersi in Italia con il familiare cittadino italiano – o di un paese dell’Unione Europea, ovvero di un paese aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – o con il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998

il cittadino straniero può richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari così come indicati dall’art. 29 del TU 286/1998, esibendo lo specifico Nulla Osta al Ricongiungimento Familiare rilasciato dalla Questura territorialmente competente.Per il ricongiungimento del familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non è previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere certificato da quest’ultimo mediante apposita dichiarazione

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Studio Studio

consente l’ingresso, ai fini di soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati

età maggiore di anni 14; documentate garanzie circa il corso di studio; mezzi di sostentamento nella misura prevista dalle norme; polizza assicurativa per la copertura delle spese sanitarie. Per attività di studio che comportano l’esercizio di attività sanitarie è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio professionale da parte del Ministero della Salute

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Transito
aeroportuale
 

concesso solo ai cittadini di Paesi iscritti nell’elenco di cui all’Allegato 3 della I.C.C., consente al cittadino straniero di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della parte contraente che ha rilasciato il visto

valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale; biglietto aereo o prenotazione

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Transito  

consente ad un cittadino straniero di attraversare, nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo, il territorio dello Spazio Schengen. Può essere concesso solo a condizione che al cittadino straniero sia garantito l’ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle Parti contraenti

sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il rilascio di un visto di breve durata per turismo; visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale

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Trasporto  

consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia, per brevi periodi, per svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, per via terrestre o per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati)

documentazione attestante la condizione professionale del richiedente; documentazione inerente l’attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto

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Turismo  

consente l’ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici

adeguati mezzi finanziari di sostentamento (documenti di credito, fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, ecc.), non inferiori a quanto stabilito dalle norme in materia; titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione); documentata disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.); eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente

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  Vacanze -
lavoro

consente l’ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei paesi con cui l’Italia abbia stipulato specifici accordi in materia

i requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dagli specifici accordi internazionali in materia

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