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Il ricongiungimento dei
parenti di cittadini italiani
Entrata e permanenza nel territorio dello
stato per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini
italiani/comunitari
a cura di Alessandro
Savoia
Le leggi:
Le attuali leggi in materia d’immigrazione
(legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 e successive modifiche),
meglio nota come Bossi-Fini che modifica la legge
Turco-Napolitano (D.Lgs. 286/98 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n.
139), stabiliscono puntualmente le regole ed i procedimenti
necessari a tutti i cittadini di paesi terzi per l’entrata e
la permanenza nel territorio dello Stato italiano.
Le leggi citate impongono gravi limitazioni
all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato
italiano per tutti i familiari di cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti nello stesso; ad esempio, non è
consentito il ricongiungimento del cittadino di paese terzo con
i propri genitori che non abbiano compiuto i 65 anni e con altri
figli residenti nel paese d’origine; non è consentito il
ricongiungimento del cittadino di paese terzo con i propri figli
se di maggiore età, etc. .
Le stesse limitazioni non trovano invece
applicazione nel caso di cittadini di Paesi terzi familiari
di cittadini italiani/comunitari, come si evince dai seguenti
decreti:
-
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 1 (Ambito
di applicazione), comma 2. Il presente testo unico non si
applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,
se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo
il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.
40.
-
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 28
(Diritto all'unita' familiare), comma 2. Ai familiari
stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della
presente legge o del regolamento di attuazione.
-
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 30
(Permesso di soggiorno per motivi familiari), comma 4. Allo
straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
con straniero titolare della carta di soggiorno di cui
all'articolo 9, e' rilasciata una carta di soggiorno.
-
Il D.P.R. 1656/1965, oggi è sostituito dal DPR 54/2002,
Art. 15. (Abrogazioni), comma 1. E' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
-
Il D.P.R. del 18 gennaio 2002, n. 54, Art. 3 (Diritto al
soggiorno), comma 3. Per i soggetti indicati alle lettere
a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresì
riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai
coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e
discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che
sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro
della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente
o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e
degli ascendenti del suo coniuge.
-
Il D.P.R. del 18 gennaio 2002, n. 54, Art. 5 (Richiesta
della carta di soggiorno), comma 4. con la domanda,
l'interessato può richiedere il rilascio della relativa
carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo
3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro
cittadinanza:
-
il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta'
inferiore agli anni diciotto;
-
i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e
discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del
coniuge che siano a loro carico.
Applicazioni:
Dall’analisi dettagliata dei decreti di
legge citati emerge quanto segue:
-
I familiari di cittadini italiani e dei loro coniugi,
qualsiasi sia la loro nazionalità, compresi genitori e
figli di maggiore età, propri o del proprio coniuge e che
siano a carico dello stesso, senza altre limitazioni,
hanno diritto di ingresso nel territorio dello Stato
italiano.
-
I familiari di cittadini italiani e del loro coniuge,
qualsiasi sia la loro nazionalità, hanno diritto alla
carta di soggiorno (CdS) se entrati per ricongiungimento
con il cittadino italiano.
Nota: restano comunque valide le
limitazioni di accesso per comprovata pericolosità per lo
Stato italiano nei confronti del cittadino straniero, che ne
impedirebbero l’ingresso ed il soggiorno sia in materia di
ordine pubblico sia sanitario, motivo unico per cui i
cittadini di Paesi terzi sono comunque soggetti al rilascio
del visto di ingresso.
Esempi pratici:
-
Il coniuge del cittadino italiano, che sia cittadino di
Paese terzo, ha diritto al rilascio immediato della Carta di
Soggiorno (CdS).
-
Dietro richiesta del cittadino italiano, i genitori del
coniuge che sia cittadino di Paese terzo, possono essere
ricongiunti nel territorio dello Stato italiano
senza dover richiedere il nulla osta alla questura.
-
Su richiesta del cittadino italiano, i figli minori o di
maggiore età del coniuge di paese terzo, possono essere
ricongiunti senza nessun nulla osta della questura, con il
consenso dell’altro genitore o dimostrando la sua assenza.
Carta di Soggiorno:
La Carta di Soggiorno (CdS) è un documento
rilasciato dal Questore che consente ad un cittadino di Paese
terzo di soggiornare all’interno del territorio italiano ed
ivi entrare ed uscire con condizioni simili a quelle di un
cittadino italiano. La CdS consente inoltre l’ingresso nello
spazio Scenghen senza bisogno del visto per periodi non
superiori a 3 mesi.
La CdS può essere di due tipologie, la
prima a tempo indeterminato (di seguito CdSe), la seconda
valida per un periodo di 5 anni e rinnovabile a tempo
indeterminato (di seguito CdSc). La CdSe viene rilasciata ai
cittadini extracomunitari che dimostrino la loro permanenza
sul territorio per un periodo di tempo superiore a 6 anni;
accade che la stessa CdSe venga rilasciata erroneamente
a cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani, i
quali hanno invece diritto alla CdSc. I familiari
extracomunitari che siano familiari di cittadini italiani, in
quanto tali, ereditano tutti i diritti dei cittadini
comunitari.
La CdSc può essere revocata solo per
motivi gravi, pertanto la distinzione tra CdSe e CdSc non è
solo accademica ed è importante che ai soggetti interessati
venga rilasciata l’esatta tipologia.
Esempio pratici:
ricongiungimento dei
suoceri minori di 65 anni con altri figli nel paese di origine;
La richiesta di ricongiungimento deve
essere fatta dal cittadino italiano direttamente al consolato
italiano del paese terzo dei suoceri, dovranno essere
presentati i seguenti documenti:
-
Modulo di domanda visto (richiedere Visto Nazionale tipo
D valevole 365 giorni ingressi multipli);
-
Dichiarazione del cittadino italiano che desidera
ricongiungere i suoceri;
-
Foto
-
Copia del CdS/PdS del coniuge del cittadino italiano
-
Fotocopia del passaporto dei suoceri
-
Fotocopia del documento di identità del cittadino
italiano
-
Estratto dell’atto di matrimonio del cittadino
italiano
-
Certificato di nascita con generalità del coniuge del
cittadino italiano
Il visto deve essere rilasciato nella
stessa giornata o comunque entro pochi giorni dalla data di
richiesta, come previsto dalle disposizioni del MAE in
conseguenza delle disposizioni europee.
Le norme di attuazione del D.P.R. 54/2002:
Voglio sottolineare il fatto che ad oggi non sono state
ancora rilasciate le norme di attuazione relative al D.P.R.
54/2002, questo comporta l’attuazione della precedente
disposizione del D.P.R. 1656/1965 con la quale non è
consentito il ricongiungimento con i fratelli e le sorelle
anche per il cittadino italiano.
Terminologia:
-
Cittadino comunitario: Persona che
detiene la cittadinanza di un paese dell’ Unione Europea;
-
Cittadino di paese terzo: Persona che non
detiene la cittadinanza di un paese dell’ Unione Europea;
-
Visto: targhetta adesiva da applicare sul
passaporto del cittadino di paese terzo che autorizza
quest’ultimo all’ingresso sul territorio di un paese
dell’Unione Europea.
-
Permesso di soggiorno: Documento che
dimostra la facoltà di un cittadino di paese terzo al
soggiorno sul territorio nazionale per un periodo limitato
di tempo e con alcune limitazioni rispetto al cittadino
comunitario:
-
Carta di soggiorno: Documento che
dimostra la facoltà di un cittadino di paese terzo (oppure
di un cittadino comunitario cittadino di un altro stato
membro dell’UE rispetto allo stato emettente la carta di
soggiorno) al soggiorno sul territorio nazionale per un
periodo prolungato o illimitato di tempo con parità di
diritto rispetto ai cittadini comunitari;
-
Cittadino regolarmente soggiornante:
Cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di
soggiorno o di una carta di soggiorno:
-
Ricongiungimento: procedura
amministrativa con la quale la famiglia straniera di un
residente in Italia (comunitario o di paese terzo) appunto
si ricongiunge con quest’ultimo trasferendosi sul
territorio nazionale;
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