Ricongiungimento
familiare
Il titolo IV del Testo Unico
sull’immigrazione (Dlgs 25 luglio 1998 n. 286) riconosce e
disciplina il diritto del cittadino straniero a mantenere o a
riacquistare l’unità della propria famiglia.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o comunitari, e
del loro coniuge, si applicano le disposizioni del DPR 18
gennaio 2002, n. 54.
Il ricongiungimento familiare del cittadino straniero è
consentito solo in presenza di determinate circostanze:
l’articolo 28 del Testo Unico richiede che lo straniero, per
poter esercitare tale diritto, sia titolare della carta di
soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo, per studio, per asilo o per motivi religiosi.
E’ escluso dal diritto al ricongiungimento familiare,
pertanto, il lavoratore stagionale nonché tutti coloro che
sono autorizzati a soggiornare in Italia per brevi periodi al
fine di svolgere attività occasionali.
Peraltro la Corte di Cassazione con sentenza n. 1714/2001,
depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2001, ha stabilito che
il diritto all’unità familiare è riconosciuto anche allo
straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi
familiari, fermo restando la sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa (reddito e alloggio).
La Suprema Corte ha ritenuto che - sebbene da un lato
l’articolo 28, primo comma, del Testo Unico
sull’immigrazione non annovera il permesso per motivi
familiari tra quelli idonei a consentire la riunione della
famiglia e, dall’altro lato, il successivo articolo 30,
secondo comma, equipara sostanzialmente il permesso di
soggiorno per motivi di famiglia a quello per motivi di lavoro
- per evitare una lettura dell’articolo 28 citato non
conforme alla Carta costituzionale, i due permessi andrebbero
compresi in un’unica tipologia, non essendo legittimo
interpretare il primo comma dell’articolo 28, senza
considerare il successivo secondo comma dell’articolo 30.
Per poter presentare la domanda di ricongiungimento familiare,
il cittadino straniero, salvo che si tratti di un rifugiato
politico, deve avere la disponibilità:
1) di un alloggio in linea con i parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ovvero nel caso di un figlio di età inferiore agli
anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso
del titolare dell’alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà;
2) di un reddito non inferiore:
a) all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento con un solo familiare;
b) al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento con due o tre familiari;
c) al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento con 4 e oltre familiari.
Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve quindi
dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito
annuo derivante da fonti lecite (non necessariamente da
lavoro) per la determinazione del quale si tiene conto anche
del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
L’idoneità dell’alloggio è stabilità verificandone la
corrispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica:
l’idoneità dell’alloggio può essere comprovata dal
certificato di abitabilità rilasciato dall’Ufficio Casa
comunale ovvero dal certificato di idoneità igienico –
sanitaria rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale.
Riguardo all’ipotesi di ricongiungimento con un figlio
infraquattordicienne la norma pare non richiedere la
produzione del certificato di idoneità.
Il cittadino extracomunitario può chiedere il
ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori, cioè con età inferiore agli anni 18, a
carico, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che
l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso.
I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli.
c) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni
oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro
stato di salute che comporti invalidità totale.
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute.
La domanda di richiesta di rilascio di nulla osta al
ricongiungimento familiare va presentata allo sportello unico
per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio
Territorale del Governo del luogo di dimora del richiedente.
Peraltro, lo sportello unico per l’immigrazione non sarà
operativo al momento dell’entrata in vigore della legge di
riforma del Testo Unico sull’immigrazione.
Infatti, le modalità di funzionamento dello sportello unico
sull’immigrazione saranno contenute nel regolamento di
attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge Fini Bossi.
Pertanto, gli interessati dovranno continuare a presentare le
domande di ricongiungimento familiare presso gli sportelli
dell’Ufficio immigrazione delle Questure.
Il Richiedente, oltre la documentazione relativa
all’alloggio e al reddito, deve depositare anche la
certificazione, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza
diplomatica italiana, attestante i rapporti di parentela o di
coniugio.
L’Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti, concede
il nulla osta, indicando gli estremi di presentazione della
domanda, le generalità del richiedente e quelle dei familiari
interessati al ricongiungimento ovvero adotta, in mancanza dei
citati requisiti, un provvedimento di diniego. Decorso il
periodo di novanta giorni, senza che l’Amministrazione abbia
emanato nessun provvedimento (di accoglimento o di diniego),
si formerà il silenzio assenso con la conseguenza che il
parente ben potrebbe richiedere all’Ambasciata italiana il
rilascio del visto per ricongiungimento familiare producendo
copia della documentazione presentata dal richiedente presso
lo sportello unico per l’immigrazione.
Sono di particolare rilievo le norme che prevedono:
l’ingresso al seguito dei familiari, purché concorrano
tutti i requisiti per il ricongiungimento e cioè quelli
relativi al reddito e all’alloggio (commi 4 e 5
dell’articolo 29 T.U.)
In merito al disposto del comma 4 che prevede “l’ingresso
del familiare a seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per
motivi religiosi” il Ministero dell’Interno con circolare
del 27 febbraio 2001 ha previsto che un procuratore,
all’uopo delegato dallo straniero residente all’estero,
possa richiedere allo sportello unico per l’immigrazione
presso la Prefettura – Ufficio Territorale del Governo il
rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
- l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che
dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, di avere la
disponibilità di un alloggio e di un reddito (comma 6
dell’articolo 29 T.U.)
IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
L’articolo 30 descrive a quali categorie di stranieri è
rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari. Esso
viene concesso:
1) Agli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia con visto
di ingresso per ricongiungimento familiare ovvero con visto di
ingresso al seguito del proprio familiare ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
2) Agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio in Italia con
un cittadino italiano ovvero comunitario ovvero straniero
regolarmente soggiornante. Peraltro, il permesso di soggiorno
potrà essere revocato qualora sia accertato che al matrimonio
non è seguita l’effettiva convivenza salvo che sia nata
prole;
3) Al familiare straniero regolarmente soggiornante in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un
cittadino italiano ovvero comunitario ovvero straniero
regolarmente soggiornante. In tal caso il permesso del
familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno
dalla data di scadenza del titolo. Qualora detto cittadino sia
un rifugiato politico si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare;
4) Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia, anche in condizioni di irregolarità,
purché il genitore richiedente non sia stato privato della
potestà genitoriale ai sensi della normativa nazionale.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi
di studio o di formazione, l’iscrizione nelle liste di
collocamento, l’esercizio di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è legato al
permesso di soggiorno del familiare che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare.
In caso di morte del familiare che ha chiesto il
ricongiungimento familiare o di separazione legale o di
divorzio o per il figlio che non posa ottenere la carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per famiglia può essere
convertito in permesso per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo o per studio.