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Ricongiungimento familiare

 

Il titolo IV del Testo Unico sull’immigrazione (Dlgs 25 luglio 1998 n. 286) riconosce e disciplina il diritto del cittadino straniero a mantenere o a riacquistare l’unità della propria famiglia.

Ai familiari stranieri di cittadini italiani o comunitari, e del loro coniuge, si applicano le disposizioni del DPR 18 gennaio 2002, n. 54.

Il ricongiungimento familiare del cittadino straniero è consentito solo in presenza di determinate circostanze: l’articolo 28 del Testo Unico richiede che lo straniero, per poter esercitare tale diritto, sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per studio, per asilo o per motivi religiosi.

E’ escluso dal diritto al ricongiungimento familiare, pertanto, il lavoratore stagionale nonché tutti coloro che sono autorizzati a soggiornare in Italia per brevi periodi al fine di svolgere attività occasionali.
Peraltro la Corte di Cassazione con sentenza n. 1714/2001, depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2001, ha stabilito che il diritto all’unità familiare è riconosciuto anche allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, fermo restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa (reddito e alloggio).
La Suprema Corte ha ritenuto che - sebbene da un lato l’articolo 28, primo comma, del Testo Unico sull’immigrazione non annovera il permesso per motivi familiari tra quelli idonei a consentire la riunione della famiglia e, dall’altro lato, il successivo articolo 30, secondo comma, equipara sostanzialmente il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a quello per motivi di lavoro - per evitare una lettura dell’articolo 28 citato non conforme alla Carta costituzionale, i due permessi andrebbero compresi in un’unica tipologia, non essendo legittimo interpretare il primo comma dell’articolo 28, senza considerare il successivo secondo comma dell’articolo 30.

Per poter presentare la domanda di ricongiungimento familiare, il cittadino straniero, salvo che si tratti di un rifugiato politico, deve avere la disponibilità:

1) di un alloggio in linea con i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

2) di un reddito non inferiore:

a) all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento con un solo familiare;

b) al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento con due o tre familiari;

c) al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento con 4 e oltre familiari.

Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve quindi dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo derivante da fonti lecite (non necessariamente da lavoro) per la determinazione del quale si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

L’idoneità dell’alloggio è stabilità verificandone la corrispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: l’idoneità dell’alloggio può essere comprovata dal certificato di abitabilità rilasciato dall’Ufficio Casa comunale ovvero dal certificato di idoneità igienico – sanitaria rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale.

Riguardo all’ipotesi di ricongiungimento con un figlio infraquattordicienne la norma pare non richiedere la produzione del certificato di idoneità.

Il cittadino extracomunitario può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori, cioè con età inferiore agli anni 18, a carico, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.

I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

c) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale.

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

La domanda di richiesta di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territorale del Governo del luogo di dimora del richiedente.

Peraltro, lo sportello unico per l’immigrazione non sarà operativo al momento dell’entrata in vigore della legge di riforma del Testo Unico sull’immigrazione.

Infatti, le modalità di funzionamento dello sportello unico sull’immigrazione saranno contenute nel regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge Fini Bossi.

Pertanto, gli interessati dovranno continuare a presentare le domande di ricongiungimento familiare presso gli sportelli dell’Ufficio immigrazione delle Questure.

Il Richiedente, oltre la documentazione relativa all’alloggio e al reddito, deve depositare anche la certificazione, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana, attestante i rapporti di parentela o di coniugio.

L’Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti, concede il nulla osta, indicando gli estremi di presentazione della domanda, le generalità del richiedente e quelle dei familiari interessati al ricongiungimento ovvero adotta, in mancanza dei citati requisiti, un provvedimento di diniego. Decorso il periodo di novanta giorni, senza che l’Amministrazione abbia emanato nessun provvedimento (di accoglimento o di diniego), si formerà il silenzio assenso con la conseguenza che il parente ben potrebbe richiedere all’Ambasciata italiana il rilascio del visto per ricongiungimento familiare producendo copia della documentazione presentata dal richiedente presso lo sportello unico per l’immigrazione.

Sono di particolare rilievo le norme che prevedono:

l’ingresso al seguito dei familiari, purché concorrano tutti i requisiti per il ricongiungimento e cioè quelli relativi al reddito e all’alloggio (commi 4 e 5 dell’articolo 29 T.U.)

In merito al disposto del comma 4 che prevede “l’ingresso del familiare a seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi” il Ministero dell’Interno con circolare del 27 febbraio 2001 ha previsto che un procuratore, all’uopo delegato dallo straniero residente all’estero, possa richiedere allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territorale del Governo il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

- l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, di avere la disponibilità di un alloggio e di un reddito (comma 6 dell’articolo 29 T.U.)

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

 

L’articolo 30 descrive a quali categorie di stranieri è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari. Esso viene concesso:

1) Agli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

2) Agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio in Italia con un cittadino italiano ovvero comunitario ovvero straniero regolarmente soggiornante. Peraltro, il permesso di soggiorno potrà essere revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che sia nata prole;

3) Al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un cittadino italiano ovvero comunitario ovvero straniero regolarmente soggiornante. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo. Qualora detto cittadino sia un rifugiato politico si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

4) Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia, anche in condizioni di irregolarità, purché il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale ai sensi della normativa nazionale.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione, l’iscrizione nelle liste di collocamento, l’esercizio di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è legato al permesso di soggiorno del familiare che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

In caso di morte del familiare che ha chiesto il ricongiungimento familiare o di separazione legale o di divorzio o per il figlio che non posa ottenere la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per famiglia può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio.

 

 

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