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Il permesso di soggiorno
Ogni straniero che entri legalmente in
Italia - esente da obbligo di visto ovvero soggetto a visto
– dovrà obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme
che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia,
presentandosi entro 8 (otto) giorni dall’ingresso nel
Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente
competente, e richiedendo – come previsto dall’art. 5 del
T.U. 286/1998 – il permesso di soggiorno. Lo straniero che
richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
E’ il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo
stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il
documento che autorizza la permanenza dello straniero sul
Territorio Nazionale.
Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o
la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del
M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per
soggiorno di lunga durata, fatta salva un’eventuale
limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con
il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente
in corso di validità, di entrare ed uscire dallo Spazio
Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non
superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti
gli Stati Schengen. Lo straniero resta tuttavia obbligato a
dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri
Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica
Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.
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