I figli degli immigrati
hanno diritto all'istruzione gratuita
La Circolare ministeriale n. 87 del 23 marzo 2000 prevede che
"Le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado hanno
l'obbligo di accettare le iscrizioni dei minori stranieri in
Italia, anche oltre il termine del 25 gennaio fissato dalla
Circolare Ministeriale n.311 del 21.12.1999. L'art. 45 del
"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero" che si trova
nel suppl. ord. n.190 del 3.11.1999 alla G.U., permette
l'iscrizione con riserva dei minori stranieri privi di
documentazione anagrafica o in possesso di documentazione
irregolare o incompleta, senza pregiudizio del conseguimento
dei titoli conclusivi dei corsi di studio. Se non ci sono
elementi negativi sull'identità dello studente straniero, il
titolo viene rilasciato con i dati anagrafici dichiarati
all'atto dell'iscrizione."