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LA CARTA DI SOGGIORNO
La carta di soggiorno e' un documento che consente di vivere
in Italia a tempo indeterminato e costituisce per lo straniero
anche un documento di identificazione personale.
La carta permette di svolgere qualsiasi attività lavorativa,
escluse quelle espressamente riservate ai cittadini italiani e
di accedere a tutti i servizi e le prestazioni pubbliche,
comprese quelle sanitarie e previdenziali.
Lo straniero può chiedere la carta di soggiorno per sé, per
il coniuge (marito o moglie anche se non lavorano) e per i
figli minori conviventi se è:
1) regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni;
2) titolare di un permesso di soggiorno per uno dei motivi che
consentono un numero indeterminato di rinnovi;
3) in possesso di un reddito sufficiente per il mantenimento
proprio e dei propri familiari;
4) immune da situazioni penali di condanna di rilievo o da
provvedimenti di prevenzione di maggiore gravità (v. articolo
9, comma 3, Testo Unico immigrazione).
La richiesta deve essere accompagnata da:
1) copia del passaporto o documento equipollente o del
documento di identificazione;
2) copia della dichiarazione dei redditi dell’anno
precedente, da cui risulti un reddito non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale.
Se la richiesta riguarda anche i familiari (coniuge e figli
minori conviventi) dello straniero richiedente, deve essere
prodotta la documentazione riguardante:
1) lo status di coniuge o di figlio minore;
2) la disponibilità di un alloggio e l’attestazione
dell’Ufficio comunale o la certificazione di idoneità
igienico-sanitaria della A.S.L. che l’abitazione rientra nei
parametri previsti dalla legge regionale per l’edilizia
residenziale pubblica;
3) la disponibilità di un reddito non inferiore:
- all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il
rilascio per un solo familiare;
- al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si
chiede il rilascio per due o tre familiari;
- al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si
chiede il rilascio per quattro e oltre familiari.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche
del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi non a
carico.
Il Ministero dell’Interno con circolare 23 ottobre 2000 ha
precisato che il reddito idoneo per ottenere la carta di
soggiorno può sussistere anche in mancanza della
dichiarazione dei redditi.
Pertanto, nei casi in cui il nostro ordinamento non disponga
l’obbligo della sua presentazione (ad esempio per i
collaboratori domestici) possa essere comunque concessa la
carta di soggiorno purché siano verificati gli altri
presupposti di legge.
Inoltre, sempre la circolare 23 ottobre 2000 esclude dal
beneficio della carta di soggiorno gli stranieri titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio, ivi compreso
quello rilasciato per studi religiosi.
Sempre lo stesso dicastero degli Interni con circolare 4
aprile 2001 ha chiarito che i requisiti necessari allo
straniero ai fini dell’ottenimento della carta di soggiorno
per sé, per il coniuge ed i figli minori sono quelli indicati
nell’articolo 9, comma 1, T.U. immigrazione e riguardano la
sfera giuridica del richiedente e non già dei suoi familiari,
nei confronti dei quali deve essere verificata esclusivamente
l’esistenza del rapporto di parentela e l’assenza dei
procedimenti penali elencati dal terzo comma dell’articolo 9
citato.
Pertanto, il familiare non dovrà dimostrare la residenza in
Italia da oltre sei anni.
La citata circolare Interno 4 aprile 2001 ha previsto che un
contratto di lavoro a tempo determinato non possa considerarsi
requisito sufficiente per ottenere il rilascio della carta di
soggiorno.
Il Ministero dell’Interno con circolare 3 giugno 2002, ha
previsto che in sede di esame delle istanze tese ad ottenere
la carta di soggiorno le Questure dovranno considerare il
possesso del permesso di soggiorno rinnovabile un numero
indeterminato di volte come requisito sussistente al momento
della richiesta della carta di soggiorno e non più durante
l’arco del quinquennio, fermo restando che dovrà essere
accertata la condizione relativa al regolare soggiorno dello
straniero nel periodo minimo richiesto dalla legge.
La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo
straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un
cittadino italiano o di cittadino comunitario (occorre
dimostrare il reddito familiare e le certificazioni
comprovanti lo status di coniuge o figlio minore o genitore
convivente).
La carta di soggiorno può essere revocata se lo straniero
subisce una condanna penale anche non definitiva per diversi
specifici reati.
Il titolare della carta di soggiorno può essere espulso solo
per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.
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