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LA CARTA DI SOGGIORNO



La carta di soggiorno e' un documento che consente di vivere in Italia a tempo indeterminato e costituisce per lo straniero anche un documento di identificazione personale.

La carta permette di svolgere qualsiasi attività lavorativa, escluse quelle espressamente riservate ai cittadini italiani e di accedere a tutti i servizi e le prestazioni pubbliche, comprese quelle sanitarie e previdenziali.

Lo straniero può chiedere la carta di soggiorno per sé, per il coniuge (marito o moglie anche se non lavorano) e per i figli minori conviventi se è:

1) regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni;

2) titolare di un permesso di soggiorno per uno dei motivi che consentono un numero indeterminato di rinnovi;

3) in possesso di un reddito sufficiente per il mantenimento proprio e dei propri familiari;

4) immune da situazioni penali di condanna di rilievo o da provvedimenti di prevenzione di maggiore gravità (v. articolo 9, comma 3, Testo Unico immigrazione).

La richiesta deve essere accompagnata da:

1) copia del passaporto o documento equipollente o del documento di identificazione;

2) copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Se la richiesta riguarda anche i familiari (coniuge e figli minori conviventi) dello straniero richiedente, deve essere prodotta la documentazione riguardante:

1) lo status di coniuge o di figlio minore;

2) la disponibilità di un alloggio e l’attestazione dell’Ufficio comunale o la certificazione di idoneità igienico-sanitaria della A.S.L. che l’abitazione rientra nei parametri previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica;

3) la disponibilità di un reddito non inferiore:

- all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il rilascio per un solo familiare;

- al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il rilascio per due o tre familiari;

- al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il rilascio per quattro e oltre familiari.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi non a carico.

Il Ministero dell’Interno con circolare 23 ottobre 2000 ha precisato che il reddito idoneo per ottenere la carta di soggiorno può sussistere anche in mancanza della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, nei casi in cui il nostro ordinamento non disponga l’obbligo della sua presentazione (ad esempio per i collaboratori domestici) possa essere comunque concessa la carta di soggiorno purché siano verificati gli altri presupposti di legge.

Inoltre, sempre la circolare 23 ottobre 2000 esclude dal beneficio della carta di soggiorno gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, ivi compreso quello rilasciato per studi religiosi.

Sempre lo stesso dicastero degli Interni con circolare 4 aprile 2001 ha chiarito che i requisiti necessari allo straniero ai fini dell’ottenimento della carta di soggiorno per sé, per il coniuge ed i figli minori sono quelli indicati nell’articolo 9, comma 1, T.U. immigrazione e riguardano la sfera giuridica del richiedente e non già dei suoi familiari, nei confronti dei quali deve essere verificata esclusivamente l’esistenza del rapporto di parentela e l’assenza dei procedimenti penali elencati dal terzo comma dell’articolo 9 citato.

Pertanto, il familiare non dovrà dimostrare la residenza in Italia da oltre sei anni.

La citata circolare Interno 4 aprile 2001 ha previsto che un contratto di lavoro a tempo determinato non possa considerarsi requisito sufficiente per ottenere il rilascio della carta di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno con circolare 3 giugno 2002, ha previsto che in sede di esame delle istanze tese ad ottenere la carta di soggiorno le Questure dovranno considerare il possesso del permesso di soggiorno rinnovabile un numero indeterminato di volte come requisito sussistente al momento della richiesta della carta di soggiorno e non più durante l’arco del quinquennio, fermo restando che dovrà essere accertata la condizione relativa al regolare soggiorno dello straniero nel periodo minimo richiesto dalla legge.

La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di cittadino comunitario (occorre dimostrare il reddito familiare e le certificazioni comprovanti lo status di coniuge o figlio minore o genitore convivente).

La carta di soggiorno può essere revocata se lo straniero subisce una condanna penale anche non definitiva per diversi specifici reati.

Il titolare della carta di soggiorno può essere espulso solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

 

 

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